Accertamento ed erogazione sanzioni

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Accertamento ed erogazione sanzioni

Descrizione

Descrizione

Gestione dell’iter amministrativo dei procedimenti sanzionatori riguardanti le infrazioni al Codice della strada, amministrative e depenalizzate e dei relativi ricorsi, le decurtazioni di punti patente e la messa a ruolo dei verbali non pagati nei termini previsti oltre all’attivazione della procedura di rateizzazione delle sanzioni.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.

L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento

Modalità di avvio del procedimento

  • Procedimento ad iniziativa dell’ufficio (verbale di contestazione di violazione C.d.S.). Nota: per alcune tipologie di violazioni al T.U.L.P.S. e C.P. si procede a seguito di segnalazione da parte degli organi accertatori

Modalità per presentare informazioni (soltanto per le istanze di parte)

– Accesso agli uffici in orario di apertura al pubblico.

– Orari e recapiti sono indicati nella sezione “Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

– Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale: Settore Polizia Locale – Ufficio             Contravvenzioni: Contatti

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Per richiedere informazioni sul procedimento, è possibile contattare gli uffici e le persone indicate nella sezione “Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

Termine del procedimento

Termini differenziati a seconda della definizione del procedimento.

Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

Ricorso al Prefetto (art. 203 D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e ss.mm.ii.)  

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l’obbligato in solido possono proporre, entro il termine di 60 giorni. dalla di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto, con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo raccomandata A/R al Comando di PM o direttamente al Prefetto allegando tutti i documenti ritenuti idonei, oltre che eventuale richiesta di audizione personale.

Ricorso al Giudice di Pace

– Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l’obbligato in solido possono proporre ricorso al Giudice di Pace, presentandolo personalmente o a mezzo raccomandata A/R. entro il termine di 30 giorni. dalla data di contestazione o di notifica.

Link di accesso ai servizi on line

https://servizi.comune.carbonia.su.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411

Pagamenti previsti e modalità

Non previsti

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

  • Nominativo del titolare del potere sostitutivo: Segretaria Generale – dott. ssa Antonella Marcello: Contatti

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

Modulistica per istanza di parte

  • Non presente

 

Ultimo aggiornamento: 18/07/2024, 14:28