Albo dei giudici popolari

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Albo dei giudici popolari

Descrizione

Descrizione

Per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti nel Comune di età compresa tra i 30 ed i 65 anni in possesso dei requisiti previsti dalla legge (10 Aprile 1951 n. 287), che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità, possono presentare entro il 31 luglio di ogni anno dispari la domanda per l’iscrizione agli albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

Possono presentare domanda tutti i cittadini – uomini e donne – che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza Italiana;

  • godimento diritti civili e politici;

  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;

  • licenza di Scuola Media Inferiore per i Giudici di Corte d’ Assise;

  • licenza di Scuola media Superiore per i Giudici di Corte d’ Assise d’ Appello.

  • Legge 287/1951 e successive modificazioni.

 Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

 i magistrati;

  • i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ ordine giudiziario;

  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato mantiene i requisiti per svolgere l’incarico di giudice popolare di Corte d’Assise, quindi l’iscrizione ha carattere permanente e la domanda non deve essere rinnovata annualmente.

Gli albi vengono inviati dal Comune alla Corte d’ Appello che, dopo l’ approvazione, li rimanda al Comune per la pubblicazione.

Riferimenti normativi

Legge 10 Aprile 1951 n.287

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento

Settore: I

Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Anagrafe , Elettorale, Leva

Dirigente: Dott. Massimo Cocco

Modalità di avvio del procedimento

Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda

Modalità per presentare la domanda

Le richieste possono presentate:

  • personalmente all’Ufficio Elettorale

oppure per via telematica, allegando la fotocopia di un documento di identità a uno dei seguenti indirizzi email

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

Gli albi vengono inviati dal Comune alla Corte d’Appello che, dopo l’approvazione, li rimanda al Comune per la pubblicazione.

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Elettorale attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

Termine del procedimento

Entro il 31 Luglio degli anni dispari e non và ripetuta.

Procedimento che si può concludere con silenzio-assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

Ricorso alla Corte d’Appello.

Link di accesso ai servizi on line

https://servizi.comune.carbonia.su.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411

 Pagamenti previsti e modalità

La richiesta è gratuita

 Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei responsabili dei procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

 Modulistica per l’istanza di parte

  • Modulo da scaricare disponibile .qui

Atti e documenti da allegare alla domanda: documento di riconoscimento

Ultimo aggiornamento: 13/06/2024, 13:57