Iscrizione A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

Dettagli del documento

Iscrizione A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Descrizione

L’A.I.R.E. contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato all’Ufficio Consolare di voler trasferire la propria residenza all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o per i quali tale residenza è stata accertata d’ufficio.

L’iscrizione consente di:

  • votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;

  • ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;

  • rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.).

  Normativa di riferimento

  • Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.

  • Legge 27 ottobre 1988, n.470

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.

  • Regolamento A.I.R.E. n.323 del 6 settembre 1989

  • D.L.5/2012 conv. in L.35/2012

 Modalità di avvio del procedimento

Il procedimento di iscrizione anagrafica può essere avviato nelle seguenti modalità:

 

  • Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda al Consolato competente.

  Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento:

  Modalità di richiesta

Il cittadino italiano che emigra all’estero stabilmente o comunque per un periodo superiore ai 12 mesi deve richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. con dichiarazione resa al Consolato italiano entro 90 giorni dall’immigrazione nel territorio estero.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • I cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

  • I cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali.

  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20.

  • I militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

Per informazioni circa le modalità di accesso ai servizi consolari, è consigliabile consultare il sito web del Consolato territorialmente competente.

  Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

L’adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli Ufficiali di Anagrafe o dai funzionari appositamente delegati o incaricati dal Sindaco o dal Dirigente.

Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.

  Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Anagrafe attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

  Termine del procedimento

L’iscrizione in anagrafe avviene entro i due giorni lavorativi successivi alla richiesta del Consolato italiano all’estero pervenuta al protocollo generale del Comune.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità di attivazione

Contro i provvedimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

  Pagamenti previsti

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. non comporta costi.

 

Link di accesso ai servizi on line

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1528-anagrafe-elettorale-leva

 Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

  Modulistica

Per informazioni sulla modulistica da utilizzare per le altre tipologie di richiesta, è consigliabile consultare il sito web del Consolato territorialmente competente.

Ultimo aggiornamento: 15/06/2024, 12:51