Descrizione
Attività e procedimenti
Descrizione
La Carta d’Identità Elettronica può essere richiesta a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
Possono fare richiesta di rilascio:
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i cittadini residenti nel Comune;
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i cittadini domiciliati nel Comune presentando al momento della richiesta documentazione comprovante la presenza dei motivi che impediscono di recarsi nel Comune di residenza
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i cittadini iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) con emissione del formato cartaceo.
La Carta d’Identità in formato elettronico (CIE) garantisce l’accesso ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni (per esempio ai servizi INPS) tramite il PIN e PUK che vanno conservati con cura e vengono consegnati con la carta d’ identità elettronica.
Il rilascio del documento cartaceo è sospeso, fatto salvo il caso eccezionale di documentate esigenze di urgenza la quale dovrà essere adeguatamente documentata con biglietti aerei, prenotazioni alberghi/altre strutture all’estero e simili.
I principali presupposti di rilascio sono invariati rispetto al vecchio documento cartaceo, ovvero:
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presenza dell’interessato,
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foto recente di caratteristiche adeguate;
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tessera sanitaria plastificata;
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è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali – salvo casi oggettivi di impossibilità (amputati e simili). La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.
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riconoscimento con la carta di identità precedente;
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obbligo di denuncia in caso di furto/smarrimento del documento e di esibire la denuncia alla richiesta di rinnovo;
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necessità di autorizzazione di entrambi i genitori. Se non sono presenti entrambi, occorre presentare la dichiarazione di assenso del genitore assente, nella quale viene dichiarato che non sussistono ostacoli all’espatrio, unitamente alla copia del documento di riconoscimento dello stesso;
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in caso di cittadino minore non di cittadinanza italiana dovranno essere presenti, oltre al minore (è sempre necessaria la sua presenza), uno o entrambi i genitori. La carta d’identità non avrà validità per l’espatrio;
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per i maggiorenni possibilità di manifestare il proprio consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti;
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esibizione del titolo di soggiorno e passaporto per gli stranieri.
La Carta d’Identità ha validità diversificata in base all’età, ovvero:
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3 anni per i minori di 3 anni;
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5 anni da 3 a 18 anni di età;
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9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita per i maggiori di 18 anni.
Riferimenti normativi
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Regolamento (UE) 2014/910 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) sull’identità digitale, ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.
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Regolamento (UE) 2019/1157, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
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Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) Art.3.
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Legge 16 giugno 1998, n. 191
Legge 16 giugno 1998, n. 191 Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4. -
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437
Decreto Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n°. 191. Art. 1. -
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale. Art 20, Art. 64, Art. 65. -
Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7
Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater. -
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22.02.2013
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Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78
Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte a garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10. -
Decreto 23 dicembre 2015.
Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica. -
Decreto 25 maggio 2016.
Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. -
Decreto 16 luglio 2020, n. 76.
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24. -
Decreto Direttoriale 21 luglio 2022.
Modifica al layout della CIE. -
Decreto 8 settembre 2022.
Modalità di impiego della Carta d’ identità elettronica.
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento
Settore: I
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Anagrafe , Elettorale, Leva
Dirigente: Dott. Massimo Cocco
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda
Modalità per presentare la domanda
Per rinnovare la Carta d’Identità è necessario recarsi agli sportelli Anagrafe tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o previo appuntamento con prenotazione on-line (Gestione Appuntamento) e presentando idonea documentazione.
Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale
La Carta d’Identità verrà stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede alla sua spedizione entro 6 giorni lavorativi.
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare l’Ufficio Anagrafe con i recapiti e le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.
Termine del procedimento
La Carta d’Identità verrà stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedita entro 6 giorni lavorativi. Il tempo di attività allo sportello per il rilascio del provvisorio cartaceo è di circa 20 minuti.
Procedimento che si può concludere con silenzio-assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale
Sì con silenzio/assenso dell’Amministrazione
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli
Non previsto per il procedimento in corso.
Link di accesso ai servizi on line
https://servizi.comune.carbonia.su.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411
Pagamenti previsti e modalità
ll costo della Carta d’identità elettronica è di euro 22,21, che potranno essere pagati esclusivamente con pagamento pago PA.
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
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Dott. Massimo Cocco
Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.
Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei responsabili dei procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica per l’istanza di parte
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domanda libera