Art. 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato)

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Art. 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato)

Descrizione

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024, 12:04