I cacciatori residenti nel Comune di Carbonia, in possesso dell’autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia, sono tenuti annualmente a:
- ritirare presso il Comune di residenza il foglio in formato A3 che dura per una sola stagione venatoria, nel quale devono essere annotati in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia in cui viene esercitata l’attività venatoria;
- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva.
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge. Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale). In caso di ritardata o mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
Riferimenti normativi: L.R. 23/1998; i Decreti Assessorato della Difesa dell' Ambiente che vengono emanati annualmente.