Emissione di ordinanza sulla circolazione stradale

  • Servizio attivo

Procedimento amministrativo che consente le modifiche temporanea della circolazione stradale, ivi compresa il divieto di sosta, per esecuzione di lavori stradali, tagli stradali per allacci idrico/fognari, taglio alberi, ecc.


A chi è rivolto

A chi deve eseguire lavori sulla strada

Descrizione

Il Codice della strada prevede che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primaria di ordine sociale ed economico dello Stato. A tal fine prevede che in occasione di interventi e lavori che interessino la sede stradale siano adottati degli accorgimenti di tutela per garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle maestranze durante l’esecuzione di lavori sulla sede stradale. In tal senso colui che deve eseguire lavori sulla strada deve presentare istanza al Comando di Polizia Locale per l’adozione di un’ordinanza che informi gli utenti della modifica della circolazione e indichi prescrizioni di tutela al richiedente.

Normativa di riferimento: Codice della strada art. 7, art. 21

 

Come fare

Fasi del procedimento:

  • Istanza di parte o da altri Uffici
  • istruttoria
  • eventuale sopralluogo
  • emissione ordinanza
  • pubblicazione all’albo pretorio
  • notificazione agli interessati

Cosa serve

Istanza di parte o dell’Ufficio pubblico richiedente

Cosa si ottiene

Ordinanza sulla circolazione stradale

Tempi e scadenze

30 giorni

Quanto costa

Nessun costo

Procedure collegate all'esito

Nessuno

Accedi al servizio

Casi particolari

Interrelazioni tra processi e procedimenti di altri Settori o Servizi

Solo nel caso di lavori pubblici di competenza dell’Ufficio Tecnico comunale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

Contatti

Ulteriori informazioni

Forme di trasparenza/pubblicità
Pubblicazione all’albo pretorio

Strumenti di tutela dell’interessato
Ricorso amministrativo

Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/04/2024

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