Descrizione
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quale, ai commi 4 e 4 bis, è stabilito che il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Richiamato il verbale di sopralluogo prot. 27359 del 06/05/2024, compiuto dal Comando di Polizia Locale,in data 21/03/2024 presso lo stabile dell’ex Centro Commerciale di Via Roma snc, identificato al Catastalmente al Foglio n. 28, Mappali 2894 – 2895, corredato da documentazione fotografica;
Preso atto, sulla base della suddetta documentazione, che l’immobile in oggetto versa in completo stato di abbandono, degrado e di pericolo per l’incolumità pubblica in quanto:
Le porte dell’edificio risultano aperte e sconnesse e le vetrate dei locali interni filate e sfondate;
All’interno di ogni locale è presente un deposito di rifiuti indifferenziati di ogni tipo;
Alcune porte degli ascensori risultano aperte con le cabine piene di rifiuti;
I locali degli scantinati sono utilizzati come discarica di ogni tipo di rifiuti;
Le grate degli impianti fognari sono state rimosse;
Le scale risultano piene di rifiuti e pericolanti;
La superficie di calpestio esterna risulta sconnessa in alcune parti;
Preso atto che in riferimento al medesimo immobile il Dipartimento di Prevenzione/Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Socio Sanitaria Locale - A.S.L. 7 del Sulcis Iglesiente ha compiuto, congiuntamente al personale della Polizia Locale un ulteriore sopralluogo in data 17/07/2024, trasmettendo il relativo verbale con nota prot. 43278 del 22/07/2024 da cui si evince che:
L’immobile risulta in totale stato di abbandono, in disuso, accessibile a chiunque, vandalizzato e utilizzato da ignoti come come punto di discarica di rifiuti di ogni tipo, ammassati in grandissima quantità;
Nel pavimento del piano terra sono visibili detriti dovuti a parziali crolli e cedimenti della struttura, vetrate spaccate e divelte;
L’ascensore è privo di porte o ringhiere che impediscano la caduta all’interno;
La situazione di rischio ha impedito l’accesso ai piani superiori per verificare lo stato dei luoghi;
Appurato, pertanto, sulla base degli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale e dalla ASL sopra richiamati, che la struttura in oggetto risulta di fatto utilizzata come discarica di rifiuti di ogni tipo, ammassati all’interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza;
Considerata la situazione di completo abbandono e degrado sotto l’aspetto urbanistico e igienico-sanitario ed in particolare la situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e sicurezza urbana in cui versa l’immobile;
Considerato che:
- gli edifici abbandonati, se lasciati al libero accesso di chiunque senza alcun impedimento, possono essere ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente;
- gli stabili dismessi non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, per tali ragioni possono insorgere problematiche di carattere igienico sanitario;
Dato atto, pertanto, che in data 29/07/2024 si è provveduto a delimitare e circoscrivere tutta l’area in questione con transenne e nastro segnaletico rosso e bianco al fine di interdire l’accesso e inibire l’avvicinamento del pubblico alla struttura e alle zone ad essa circostanti;
Richiamata la nota dell’Ufficio Urbanistica di avvio del procedimento per la messa in sicurezza dell’ex Centro Commerciale di Via Roma, protocollo n. 47099/2024 del 08-08-2024, a carico dei soggetti interessati;
Dato atto che:
- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare, in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell’incuria e dell’occupazione abusiva di immobili;
- tale potere di ordinanza discende all’art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce in sintesi che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi,
b) situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate nei punti a e b;
Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra espresse, di adottare ai sensi dell’art. 50, e dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 un’ordinanza contingibile e urgente al fine di garantire la pubblica incolumità, la sicurezza urbana ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui agli artt. 50, comma 5 e 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enza Piras, Funzionario Tecnico del Secondo Settore – Servizio Urbanistica;
Visti:
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, recante il Testo Unico Enti Locali;
il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, recante il T.U. sull’Edilizia;
la L.R.23/1985 e ss.mm.ii.;
il PUC, il Regolamento Edilizio e lo Statuto Comunale vigenti;
Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008;
le sentenze del Cons. Stato n. 5601/2014 e n. 4968/2012 in merito al potere di Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 50 e 54 del T.U.E.L;
ORDINA
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino a quando sarà accertato che siano stati eliminati i pregiudizi per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e la salute pubblica
- il divieto a chiunque di accesso al fabbricato ex Centro Commerciale sito in Via Roma snc, identificato al Catastalmente al Foglio n. 28, Mappali 2894 – 2895, nonché l’occupazione e la frequentazione dello stesso, ad eccezione degli aventi diritto previa adozione delle necessarie cautele a tutela della propria sicurezza e incolumità;
- che la presente sia affissa, in numero adeguato di copie, sull’immobile e nell’area circostante dell’edificio;
AVVERTE
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.
Gli Uffici competenti sono incaricati di provvedere al posizionamento di cartelli di divieto di accesso alla struttura e all’area circostante.
Contro il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 1034/1971, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dello stesso, ovvero, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del DPR 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale dell'Ente.
Il Sindaco
Pietro Morittu