Ord. 147/24 – adozione di misure volte alla sicurezza urbana nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 – divieto di utilizzo di petardi in prossimità dei luoghi di culto,piazze,giardini pubblici e parchi a tutela delle persone e degli animali

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Divieto di utilizzo di petardi in prossimità dei luoghi di culto,piazze,giardini pubblici e parchi a tutela delle persone e degli animali

Data:

27 Dicembre 2024

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Descrizione

IL SINDACO

Premesso che
 con l’approssimarsi delle feste di Natale e di Capodanno, anche il territorio di Carbonia è per consuetudine teatro, in molti quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita;
 gli episodi concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti immediatamente prima e dopo la mezzanotte ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni antecedenti e successive della giornata del 25 dicembre;
 ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, derivanti dall'utilizzo improprio di simili prodotti;
 il fragore dei botti può determinare conseguenze negative anche a carico degli animali, che possono spaventarsi, darsi alla fuga e perdere l'orientamento, con l’esposizione così al rischio di smarrimento o investimento;

Rilevato che da sempre molti cittadini esprimono lamentele e richiedono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi contro l'accensione e il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Dato che tali accadimenti determinano spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi con conseguenze negative a carico di persone e animali nonché provocano inquinamento e fenomeni di degrado urbano;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e collettiva, affinché ciascun cittadino sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la sicurezza di tutti;

Ritenuto importante, oltre alla salvaguardia della pubblica incolumità tramite restrizioni specifiche, promuovere la conoscenza dei rischi per la sicurezza delle persone e la tutela del benessere degli animali;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica data dall’uso improprio di petardi e simili nelle more dell’approvazione di un Regolamento comunale che disciplini la materia;

Visto l'art. 54 comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs 18 Agosto n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025:

- il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere in prossimità e a una distanza inferiore a 200 metri da luoghi di culto, piazze pubbliche, giardini pubblici e parchi,

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di controllare l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici e comunque di evitare il lancio verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- ai genitori e tutori di minori di vigilare perché evitino che i minori raccolgano da terra ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali di affezione di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi loro danni o incauti allontanamenti.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La Polizia Locale e le forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Pietro Morittu

Ultimo aggiornamento: 27/12/2024, 12:58