ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI N. 7 NUOVE ZONE 30

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ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI N. 7 NUOVE ZONE 30

Data:

18 Febbraio 2025

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Descrizione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che

- gli artt. 5, 6, 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, stabiliscono che i Comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;

- l’art. 142 del C.d.S., al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 308 del 22.12.2023 che ha stabilito di istituire N.7 Zone c.d. “Zone 30” nel territorio del Comune di Carbonia come di seguito individuate:

1. Zona 1 Barbusi;

2. Zona 2 Carbonia 2;

3. Zona 3 Via Piolanas;

4. Zona 4 Carbonia Centro;

5. Zona 5 Bacu Abis;

6. Zona 6 Cortoghiana;

7. Zona 7 Is Maccionis;

Dato che l’individuazione delle zone d’intervento scaturisce da un’analisi della viabilità e da una serie di considerazioni sorte a seguito di sopralluoghi effettuati sul territorio, grazie ai quali sono emerse le seguenti criticità:

- elevata velocità di percorrenza in alcune strade (via Santa Maria delle Grazie – Barbusi e Loc. Is Maccionis);

- carreggiate strette che inducono mutuo conflitto e insicurezza tra correnti veicolari, ciclabili e pedonali;

- zone ad alta densità di pedoni (Carbonia centro- via san Ponziano piazza Ciusa);

- zone residenziali (Carbonia 2, via Piolanas, Cortoghiana, Bacu Abis)

Visto

- l’art. 3, punto 58, che chiarisce il significato della denominazione “zona residenziale”: come segue: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”;

Visto l’art. 6, comma 4 e art. 7, comma 3 che prevedono la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Valutata l’esigenza di adottare provvedimenti di “moderazione del traffico” atti a tutelare le utenze deboli e con l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del quartiere (residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche, ecc.) facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato, cosi come previsto dalle “Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana”, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale dell’8 giugno 2001 n. 3698;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione e, pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all’interno delle aree indicate;

Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del febbraio 2024 adottata ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell’ambito urbano;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia che è stato accertato che non sussistano, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 7 del D. lgs 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

L’istituzione delle “Zone 30”, con conseguente limitazione della velocità, nelle strade interne alle seguenti aree:

1. Zona 1 Barbusi;

2. Zona 2 Carbonia 2;

3. Zona 3 Via Piolanas;

4. Zona 4 Carbonia Centro;

5. Zona 5 Bacu Abis;

6. Zona 6 Cortoghiana;

7. Zona 7 Is Maccionis;

di approvare le schede che perimetrano le aree di intervento indicanti i confini delle Zone 30 per farne parte integrante della presente ordinanza;

di far decorrere la vigenza del presente provvedimento dall’apposizone della segnaletica stradale;

di demandare la posa in opera della segnaletica stradale conseguente al presente provvedimento al Settore V dell’Ente.

Gli Agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2025, 07:53