Oneri informativi per cittadini e imprese

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Articolo 34, comma 1,2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Trasparenza oneri informativi Articolo 12 comma 1-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 -Pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia

Descrizione

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all’articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi) dispone:
“1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”
La disposizione, secondo la Delibera Civit 50/2013, si applica alle Amministrazioni dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2024, 15:07