Art. 32, c.1 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati)

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Art. 32, c.1 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati)

Descrizione

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
  2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
    a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
    b) Abrogata

Ultimo aggiornamento: 17/07/2024, 15:38