In vigore dal 26 Agosto 2016
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- L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza). –
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualita’ anche in termini di fruibilita’, accessibilita’, usabilita’ e tempestivita’, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.