Art. 41, c. 1-bis D.Lgs 33/2013

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Art. 41, c. 1-bis D.Lgs 33/2013

Descrizione

Testo in vigore dal: 23-6-2016

Art. 41

1.Trasparenza del servizio sanitario nazionale 1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita’ di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. ((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi’, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.))
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche’ degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((…)) si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attivita’ professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. E’ pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi’ pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita’ previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Ultimo aggiornamento: 24/05/2024, 12:36