Art. 2, c.1,2 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

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Art. 2, c.1,2 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

Descrizione

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;

Ultimo aggiornamento: 24/05/2024, 17:19