Descrizione
Attività e procedimenti
Descrizione
Per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti nel Comune di età compresa tra i 30 ed i 65 anni in possesso dei requisiti previsti dalla legge (10 Aprile 1951 n. 287), che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità, possono presentare entro il 31 luglio di ogni anno dispari la domanda per l’iscrizione agli albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
Possono presentare domanda tutti i cittadini – uomini e donne – che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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cittadinanza Italiana;
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godimento diritti civili e politici;
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età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
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licenza di Scuola Media Inferiore per i Giudici di Corte d’ Assise;
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licenza di Scuola media Superiore per i Giudici di Corte d’ Assise d’ Appello.
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Legge 287/1951 e successive modificazioni.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
i magistrati;
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i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ ordine giudiziario;
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gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
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i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato mantiene i requisiti per svolgere l’incarico di giudice popolare di Corte d’Assise, quindi l’iscrizione ha carattere permanente e la domanda non deve essere rinnovata annualmente.
Gli albi vengono inviati dal Comune alla Corte d’ Appello che, dopo l’ approvazione, li rimanda al Comune per la pubblicazione.
Riferimenti normativi
Legge 10 Aprile 1951 n.287
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento
Settore: I
Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Anagrafe , Elettorale, Leva
Dirigente: Dott. Massimo Cocco
Modalità di avvio del procedimento
Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda
Modalità per presentare la domanda
Le richieste possono presentate:
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personalmente all’Ufficio Elettorale
oppure per via telematica, allegando la fotocopia di un documento di identità a uno dei seguenti indirizzi email
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all’indirizzo: anagrafe.carbonia@pec.comunas.it
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all’indirizzo: comcarbonia@comune.carbonia.su.it.
Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale
Gli albi vengono inviati dal Comune alla Corte d’Appello che, dopo l’approvazione, li rimanda al Comune per la pubblicazione.
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Contattare l’Ufficio Elettorale attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.
Termine del procedimento
Entro il 31 Luglio degli anni dispari e non và ripetuta.
Procedimento che si può concludere con silenzio-assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli
Ricorso alla Corte d’Appello.
Link di accesso ai servizi on line
https://servizi.comune.carbonia.su.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411
Pagamenti previsti e modalità
La richiesta è gratuita
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
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Dott. Massimo Cocco
Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.
Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei responsabili dei procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.
Modulistica per l’istanza di parte
Atti e documenti da allegare alla domanda: documento di riconoscimento