Albo dei presidenti di seggio

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Albo dei presidenti di seggio

Descrizione

Descrizione

Il presidente di seggio, è uno dei componenti dell’ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie previste dall’ordinamento italiano.

Egli è giuridicamente responsabile in prima persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Per esercitare le funzioni di presidente di seggio, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadini italiani maggiorenni;

  • essere iscritti nelle liste degli elettori;

  • aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore).

Non possono, in ogni caso, ricoprire l’incarico di presidente di seggio

  • coloro che hanno compiuto il 70º anno di età;

  • i dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti

  • gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio;

  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

  • i segretari comunali;

  • i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

  • i rappresentanti di lista.

Il presidente di seggio è nominato dal presidente della corte d’appello competente per territorio entro il 30º giorno antecedente la data delle votazioni.

Coloro che desiderano essere inseriti nell’apposito elenco delle persone idonee alla funzione debbono presentare domanda alla corte d’appello competente, tramite il sindaco del proprio comune di residenza, entro il mese di ottobre di ogni anno; l’iscrizione è gratuita e dura fino al compimento del 70º anno d’età.

Entro il 20º giorno antecedente la data fissata per le votazioni, la corte d’appello trasmette agli uffici di ogni comune l’elenco dei presidenti di seggio assegnati alle rispettive sezioni elettorali.

L’incarico è obbligatorio per le persone incaricate: sono previste delle sanzioni amministrative e penali nei confronti di coloro che, in assenza di un impedimento comprovato, si rifiutino, deliberatamente o negligentemente, di assolvere il compito.

Riferimenti normativi

Legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento

Settore: I

Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Anagrafe , Elettorale, Leva

Dirigente: Dott. Massimo Cocco

Modalità di avvio del procedimento

Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda

Modalità per presentare la domanda

Le richieste possono presentate:

  • personalmente all’Ufficio Elettorale

oppure per via telematica, allegando la fotocopia di un documento di identità a uno dei seguenti indirizzi email

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

Corte d’Appello.

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Elettorale attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

Termine del procedimento

Entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Procedimento che si può concludere con silenzio-assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

Sì con silenzio/assenso dell’Amministrazione

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

Ricorso alla Corte d’Appello.

Link di accesso ai servizi on line

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411

Pagamenti previsti e modalità

La richiesta è gratuita

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei responsabili dei procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

Modulistica per l’istanza di parte

  • Modulo da scaricare disponibile qui..

Atti e documenti da allegare alla domanda: documento di riconoscimento

Ultimo aggiornamento: 28/06/2024, 11:07