Cancellazione anagrafica per irreperibilità

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Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Descrizione

La cancellazione per irreperibilità è rivolta a Persone/Famiglie non più reperibili all’indirizzo di residenza in base a quanto riscontrato a seguito di ripetuti accertamenti all’indirizzo di residenza, intervallati nel tempo.

Chiunque può segnalare all’Ufficio Anagrafico la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. Qualora fosse conosciuto il luogo di trasferimento, è opportuno comunicarlo all’ufficio al fine di attivare il procedimento di mutazione d’ufficio.

Fino all’adozione del provvedimento finale di cancellazione, la persona è da considerarsi anagraficamente residente. In caso di presentazione agli sportelli anagrafici, viene immediatamente rivolto l’invito a sanare la posizione, dichiarando il nuovo indirizzo di residenza.

  Normativa di riferimento

  • Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.

  Modalità di avvio del procedimento

Il procedimento di iscrizione anagrafica può essere avviato nelle seguenti modalità:

  • Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda.

  • Procedimento d’ufficio.

  Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento:

  Modalità di richiesta

La segnalazione di irreperibilità all’indirizzo può essere inviata rendendo una dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente al proprio documento d’identità con le seguenti modalità:

 Nel caso in cui si venisse a conoscenza di un procedimento di cancellazione per irreperibilità a proprio nome, è necessario:

  • rivolgersi prontamente all’ufficio, anche a mezzo e-mail, nel caso in cui si ritenesse che sia stato avviato erroneamente, ad esempio perché effettivamente si continua a dimorare abitualmente all’indirizzo;

  • rendere prontamente la dichiarazione di trasferimento della residenza al nuovo indirizzo, nel caso in cui ci si fosse trasferiti in un’altra abitazione.

  Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

L’adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli Ufficiali di Anagrafe, o dai funzionari appositamente delegati o incaricati dal Sindaco o dal dirigente.

Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.

  Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Anagrafe attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

  Termine del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento può avvenire non prima di un anno dall’inizio del procedimento di cancellazione.

Dal momento della presentazione della domanda, scatta il termine di un anno entro cui il Comune può fare gli accertamenti e le verifiche necessarie; superato detto termine la richiesta di cancellazione è accolta a mezzo del meccanismo del silenzio-assenso.

  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

Contro i provvedimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure attraverso ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

  Pagamenti previsti e modalità

La richiesta di cancellazione per irreperibilità non comporta costi.

 

  Link di accesso ai servizi on line

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1528-anagrafe-elettorale-leva-dirigente

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

 Segretaria Generale: Dott ssa Antonella Marcello

  Modulistica

Non prevista.

Ultimo aggiornamento: 13/06/2024, 16:04