Dichiarazione di Nascita

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Dichiarazione di Nascita

Descrizione

Descrizione

La registrazione di una nascita è obbligatoria per legge e può essere presentata presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto all’Ufficio di Stato Civile o, in alternativa, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita o nel Comune di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la denuncia di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra gli stessi genitori. L’iscrizione anagrafica del figlio avviene in ogni caso presso il comune di residenza della madre, con l’inserimento nello stato di famiglia della stessa.

La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori coniugati può essere fatta da uno soltanto dei genitori. La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori non coniugati può essere fatta: dai due genitori (se entrambi vogliono riconoscere il figlio) dall’unico genitore che vuole riconoscere il figlio; da un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il prericonoscimento del nascituro.

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i quattordici anni.

La denuncia di nascita può essere resa dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata.

Con la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio può assumere i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento della denuncia di nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.

Al figlio nato da genitori, entrambi stranieri, viene attribuito il cognome applicando la legge nazionale del figlio stesso come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i..

Riferimenti normativi

Artt. 231 e seguenti del Codice Civile, Artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i. Sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, Legge n. 218/1995 e s.m.i..

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del Procedimento

Settore: I

Dirigente Dott. Massimo Cocco

Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco – Contatti

Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Stato Civile

Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi

Modalità di avvio del procedimento

Immediato a seguito della presentazione della denuncia di nascita

Modalità di presentazione della domanda

La dichiarazione di nascita, può essere resa all’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, o nel Comune di residenza di uno dei genitori entro dieci giorni dall’evento, allegando: il proprio documento di identità in corso di validità, l’originale dell’attestazione di nascita compilata e sottoscritta dal Medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

L’ufficio riceve le denunce di nascita senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

In alternativa la nascita può essere dichiarata entro tre giorni dall’evento presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita che la invierà telematicamente al Comune.

Il calcolo dei giorni decorre dal giorno successivo alla nascita.

Qualora la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, chi la dichiara deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile.

Responsabile che adotta il provvedimento finale

Responsabile del Servizio di Stato Civile: Dott.ssa Gemma Furesi

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare la Responsabile del Servizio, dott.ssa Gemma Furesi o in alternativa, l’istruttore amministrativo Contabile dott.ssa Giuliana Tavolacci, ai recapiti e con le modalità indicate al seguente link.

Termine di conclusione del procedimento

La conclusione del procedimento è immediata.

Procedimento che si può concludere con silenzio assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

No.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale.

Chi intende opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere in tutto o in parte la dichiarazione di nascita può presentare ricorso al Tribunale Ordinario.

Pagamenti previsti e modalità

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta

Dirigente del I° Settore: Dott. Massimo Cocco: Contatti

Segretaria Generale: Dott.ssa Antonella Marcello – Contatti:

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

Modulistica

Non prevista

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024, 18:25