IMU – Compensazione

Dettagli del documento

IMU - Compensazione

Descrizione

Descrizione

Procedimento diretto all’emissione del provvedimento di compensazione delle somme versate e non dovute relativo al pagamento dell’IMU.

Il contribuente che si accorge di aver erroneamente versato una somma maggiore rispetto all’imposta effettivamente dovuta, può presentare richiesta scritta e motivata di compensazione ai fini dell’assestamento dei versamenti successivi, utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune o in carta libera e allegando la documentazione necessaria per l’istruttoria.

Non è ammessa la compensazione con minori versamenti effettuati in anni precedenti.

Il contribuente, può presentare la richiesta di compensazione, in alternativa al rimborso, entro cinque anni dall’effettuazione del versamento superiore all’imposta dovuta. L’importo a credito può essere compensato con l’imposta dovuta per l’anno e/o gli anni successivi.

La compensazione può essere effettuata purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi

L. n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 738, che ha riformato l’IMU (Imposta municipale propria);

  • art.1, comma 167, legge 296/2006
  • Regolamento IMU 2020 approvato con Deliberazione di CC n° 37 del 29-09-2020.

Compensazione IMU – Articolo 11 – Rimborsi e compensazione del Regolamento IMU 2020 approvato con Deliberazione di CC n° 37 del 29-09-2020:

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.

4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.

5.Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata anche nella stessa istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune sempre a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

É fatto divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU. La richiesta di compensazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta. La compensazione è subordinata all’accoglimento della richiesta presentata.

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento

Contatti: Ufficio IMU

  • Dirigente: Dott.ssa Maria Cristina Pillola

Contatti: Dott.ssa M. Cristina Pillola

  • Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca Massa

Contatti: Dott. Gianluca Massa

Modalità di avvio del procedimento

  • Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda di compensazione.

Modalità di presentazione della Compensazione IMU

Consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati:

 

  • A mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno e deve essere indirizzata all’Ufficio IMU del Comune di Carbonia.

Termini di presentazione della domanda di Compensazione IMU

art.1, comma 164, legge 296/2006

La compensazione IMU delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Per richiedere informazioni sul procedimento, è possibile contattare gli uffici e le persone indicate nella sezione dell’Amministrazione Trasparente dedicata all’Articolazione dell’Ufficio IMU: Contatti Ufficio IMU

Termine del procedimento

  • Entro 180 giorni dalla richiesta di compensazione.

Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

  • No

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

I soggetti intestatari del tributo possono contestare l’avviso di accertamento/diniego attraverso gli strumenti delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato.

Link di accesso ai servizi on line

Servizi On-Line

Pagamenti previsti e modalità

La domanda di compensazione IMU e la relativa presentazione sono gratuite

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contatti: Dott.ssa M. Cristina Pillola

La richiesta di intervento sostitutivo deve essere indirizzata alla Dirigente attraverso la PEC istituzionale: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

E-mail: comcarbonia@comune.carbonia.ca.it o in maniera cartacea al Protocollo dell’Ente.

Modulistica per istanza di parte

  • Modulo presente sul sito internet del Comune: Compensazione IMU
  • Atti e documenti da allegare alla domanda:
  • Sì. Documentazione a supporto della situazione dichiarata, come specificato nella Modulistica IMU

Se la domanda viene firmata digitalmente o inviata via pec dall’intestatario, così da identificarne l’identità digitale, non è necessario allegare la copia di un documento di identità. In caso contrario, la copia del documento deve essere sempre allegata alla domanda.

Ultimo aggiornamento: 18/07/2024, 17:19