Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea

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Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea

Descrizione

Le persone residenti in altro Comune o all’estero che dimorano a Carbonia provvisoriamente, ma che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza (ad esempio per motivi di lavoro, di famiglia o di studio) possono chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
L’iscrizione viene effettuata su domanda dell’interessato, che può presentare la richiesta anche per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare, ed è concessa dopo i necessari accertamenti.
Non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione, ad eccezione dei cittadini appartenenti all’Unione europea che invece possono ottenere l’attestato di iscrizione.

L’iscrizione è valida un anno. Dopo questo termine l’Anagrafe provvede alla cancellazione d’ufficio dallo schedario.

È possibile presentare una nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla cancellazione, ad eccezione del caso in cui la dimora abbia assunto carattere di abitualità: in tal caso è necessario procedere all’iscrizione anagrafica nel Registro della Popolazione Residente.

Se una persona dimora temporaneamente a Carbonia e non vuole richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, non ha nessun obbligo nei confronti dell’Anagrafe.

 L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da:

  • Cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, che dimorino a Carbonia da almeno 4 mesi.

  • Cittadini di stato terzo (non appartenenti all’Unione Europea), residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino a Carbonia da almeno 4 mesi.

  • Cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino a Carbonia da almeno 3 mesi.

Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), purché in possesso dei requisiti richiesti.

Quando la permanenza supera i 12 mesi il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

  Normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 1954, n.1228 e s.m.i.

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.

  • D.L.5/2012 conv. in L.35/2012

  • Decreto Legislativo n. 30/2007

  Modalità di avvio del procedimento

Il procedimento di iscrizione anagrafica può essere avviato nelle seguenti modalità:

  • Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda.

  Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento:

  Modalità di richiesta

La richiesta, compilata e sottoscritta, può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

  • presso lo sportello anagrafico del Comune

  • per via telematica all’indirizzo: anagrafe.carbonia@pec.comunas.it purché la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale oppure che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

  • per via telematica all’indirizzo: comcarbonia@comune.carbonia.ca.it a patto che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

  Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

L’adozione del provvedimento finale può essere esercitata dagli Ufficiali di Anagrafe o dai funzionari appositamente delegati o incaricati dal Sindaco o dal Dirigente.

Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.

  Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Contattare l’Ufficio Anagrafe attraverso i recapiti e con le modalità indicati nella sottosezione “Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.

  Termine del procedimento

L’iscrizione in anagrafe avviene entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione dell’istanza e sarà definita nel termine dei 45 giorni.

  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità di attivazione

Non previsto.

  Pagamenti previsti

La richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non comporta costi.

  Link di accesso ai servizi on line

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1528-anagrafe-elettorale-leva

  Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

Contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione, il cittadino potrà ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia attribuito al soggetto, individuato dall’art. 2 della Legge 241 del 1990.

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal Segretario Generale nei confronti dei Dirigenti, oppure dai Dirigenti nei confronti dei responsabili dei procedimenti delegati per l’adozione del provvedimento finale.

Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite e-mail o telefono, il titolare del potere sostitutivo.

  Modulistica

 

Cittadini italiani

Documentazione da allegare:

  • Documento di riconoscimento

 Cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea

Documentazione da allegare:

  • Documento di riconoscimento

  • Passaporto in corso di validità

  • Permesso di soggiorno in corso di validità

 

Cittadini dell’unione europea (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori, etc)

Documentazione da allegare:

  • Documento di riconoscimento

  • Tessera sanitaria europea (TEAM) o polizza sanitaria privata valida per la durata del soggiorno

  • Contratto di lavoro stagionale, dichiarazione Università relativa all’attività di studio o di ricerca oppure dimostrazione del possesso di risorse economiche sufficienti al mantenimento durante il periodo di soggiorno (l’importo è determinato sulla base del valore dell’assegno sociale previsto per l’anno in corso).

Ultimo aggiornamento: 15/06/2024, 12:55