Ricorso al Giudice di pace per contestazioni violazioni Codice della Strada

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Ricorso al Giudice di pace per contestazioni violazioni Codice della Strada

Descrizione

Descrizione
È facoltà del cittadino cui sia stata contestata una violazione al Codice della Strada presentare
ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione.
Il pagamento in misura ridotta della sanzione non deve essere avvenuto.
Il ricorso al Giudice di pace è alternativo al ricorso al Prefetto.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto,
sempre entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per contestare una cartella esattoriale emessa per mancato
pagamento di una multa e per le sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla sanzione
amministrativa principale.
Quindi anche per il ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo, ecc. In
questo caso è necessario impugnare l’intero verbale.
Non si può presentare ricorso avverso l’avviso di violazione, cosiddetto preavviso di violazione, ma
occorre attendere la notificazione del verbale per poter presentare ricorso.
Il ricorso può essere presentato dal presunto trasgressore che ha materialmente commesso la
violazione, dal proprietario del veicolo e dagli altri obbligati in solido.
Il ricorso multa, in carta semplice, va depositato presso l’ufficio del Giudice di Pace di Cagliari o
inviato per posta raccomandata, nei termini sopra indicati, allegando, a seconda dei casi, il verbale
amministrativo, l’ordinanza prefettizia o la cartella esattoriale. E’ utile integrare il ricorso con ogni
altro documento di prova ritenuto utile dall’interessato e la copia di un documento di
riconoscimento valido.
Il ricorso dev’essere accompagnato dal pagamento di un contributo unificato di importo variabile
(43, 98 o 237 euro) ed eventualmente anche da una marca da 27,00 in base al valore della causa.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza essere rappresentato da un legale.
Con il ricorso si apre una ‘causa’ vera e propria, regolata dalle norme del Codice di procedura
civile. Quindi, chi sceglie di far valere le proprie ragioni personalmente, senza l’ausilio di un legale,
deve attenersi alle comuni regole processuali.
Il giudice potrà accogliere o non accogliere il ricorso sulla base delle argomentazioni delle parti.
In caso di accoglimento del ricorso nulla sarà dovuto dal ricorrente verso la Pubblica
Amministrazione.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente dovrà pagare la sanzione del verbale amministrativo oltre
eventuali spese vantate dalla Pubblica Amministrazione per la gestione del ricorso.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace sull’opposizione è appellabile al Tribunale Ordinario.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed
integrazioni
Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni
Legge 241/90
D.Lgs. 150/2011
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento
– Settore: Settore Polizia Locale
– Ufficio che si occupa dell’istruttoria: Polizia Stradale
– Contatti
– Dirigente: Andrea Usai – ausai@comune.carbonia.ca.it
– Contatti
Modalità di avvio del procedimento
– Istanza di parte
Modalità per presentare la domanda
Presso l’Ufficio del Giudice di pace, per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
con denuncia consegnata a mano.
Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale
Giudice di Pace
Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso
Per richiedere informazioni sul procedimento, è possibile contattare gli uffici e le persone indicate
nella sezione “Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento”.
Termine del procedimento
Fase di intervento e verifica: 30 giorni dalla richiesta
Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o
dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del
provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli
Ricorso Amministrativo al T.A.R./Giudice Ordinario.
Link di accesso ai servizi on line
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200411
Pagamenti previsti e modalità
Contributo Unificato
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
– Nominativo del titolare del potere sostitutivo: Segretaria Generale Dott.ssa Antonella
Marcello
– Contatti
Per attivare il potere sostitutivo è sufficiente contattare, tramite mail o telefono, il titolare del potere
sostitutivo.
Modulistica per istanza di parte
– domanda libera
– Atti e documenti da allegare alla domanda:
il verbale amministrativo o l’ordinanza prefettizia o la cartella esattoriale
ogni altro documento di prova ritenuto utile dall’interessato
copia di un documento di riconoscimento valido
Data aggiornamento: 30/09/2023

Ultimo aggiornamento: 20/12/2024, 09:53