TARI – Compensazione

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TARI - Compensazione

Descrizione

Descrizione

Nel caso in cui il Contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, abbia versato in eccesso o indebitamente la TARI, può chiedere la compensazione delle somme per coprire debiti riferiti alla stessa Tassa Rifiuti relativamente ad annualità diverse.

Ai sensi della L. n. 296/2006, la compensazione di somme a credito può essere utilizzata entro il termine di 5 anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

In base al regolamento comunale, i contribuenti possono compensare i propri crediti TARI con gli importi dovuti all’Ente limitatamente allo stesso tributo, anche relative ad annualità differenti.

Riferimenti normativi

  • L. n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 642;

  • Regolamento per disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” – Delibera del C.C. n. 14 del 19/02/2019;

  • L. 296 del 27 Dicembre 2006 art. 1, comma 167;

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e Ufficio del procedimento

Contatti: Ufficio Tributi

  • Dirigente: Dott.ssa Maria Cristina Pillola

Contatti: Dott.ssa M. Cristina Pillola

  • Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca Massa

Contatti: Dott. Gianluca Massa

 

Modalità di avvio del procedimento

  • Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda.

Modalità per presentare la domanda

Per ottenere il diritto alla compensazione è necessario presentare l’istanza attraverso il modulo (Formato PDF) dedicato e predisposto dall’Ufficio Tributi, compilato in ogni sua parte e al quale vanno allegate le copie delle ricevute di versamento e di tutta la documentazione a supporto della situazione dichiarata. L’istanza dovrà contenere l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione.

La documentazione può essere presentata in formato:

 

Organo e/o Responsabile che adotta il provvedimento finale

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento in corso

Per richiedere informazioni sul procedimento, è possibile contattare gli uffici e le persone indicate nella sezione dell’Amministrazione Trasparente dedicata all’Articolazione dell’Ufficio Tributi: Contatti Ufficio Tributi

 
Termine del procedimento

Entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

 

Procedimento che si può concludere con silenzio/assenso dell’Amministrazione o dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

  • No

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli

 I soggetti interessati possono utilizzare gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dall’ordinamento vigente riconosciuti dalla legge, al fine della contestazione del provvedimento di diniego del rimborso.

Link di accesso ai servizi on line

Servizi On-Line

Pagamenti previsti e modalità

Gratuita.

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

– Nominativo del titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale: Dott.ssa Antonella Marcello

Contatti: Dott.ssa Antonella Marcello

La richiesta di intervento sostitutivo deve essere indirizzata al Segretario Generale Dirigente attraverso la PEC istituzionale: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

E-mail: comcarbonia@comune.carbonia.ca.it o in maniera cartacea al Protocollo dell’Ente..

Modulistica per istanza di parte

 Modulo presente sul sito internet del Comune: Modulo di compensazione TARI – Formato PDF
  • Atti e documenti da allegare alla domanda:

  • Ricevute di versamento e tutta la documentazione a supporto della situazione dichiarata, come specificato nella modulistica.

  • Se la domanda viene firmata digitalmente o inviata via pec dall’intestatario, così da identificarne l’identità digitale, non è necessario allegare la copia di un documento di identità. In caso contrario, la copia del documento deve essere sempre allegata alla domanda.

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024, 07:56