Art. 19 (Bandi di concorso)

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Art. 19 (Bandi di concorso)

Descrizione

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte .
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024, 10:26