Art. 44 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione)

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Art. 44 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione)

Descrizione

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Ultimo aggiornamento: 19/07/2024, 11:58