Art. 1, c. 7 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato)

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Art. 1, c. 7 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato)

Descrizione

In vigore dal 23 Aprile 2004

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: “amministrazione”, è istituito ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
Il ruolo dei dirigenti si artico la nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell’amministrazione.
Nell’ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l’indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.
Le amministrazioni provvedono all’inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all’articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all’artico lo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento è adottato dall’organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione e dita le pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2024, 15:10