Art. 18-bis (Indicatori di bilancio)

Dettagli del documento

Art. 18-bis (Indicatori di bilancio)

Descrizione

n vigore dal 23 Giugno 2011

  1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bila ncio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
  2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, present ano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale ( home page ).
  3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “Piano” di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e de l bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
  4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’a rmonizzazione contabile degli enti territoriali . Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali . L’adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2024, 16:36