Art. 19, c. 1-bis Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

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Art. 19, c. 1-bis Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Descrizione

Art. 19, c. 1-bis Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 19 Agosto 2014

1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2024, 13:01