Sanzioni per mancata comunicazione dei dati – doppia

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In questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte degli Organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Descrizione

Norma vigente: Art. 47 Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/201


 

L’Art. 9 del “Regolamento comunale per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo”, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 del 2013, secondo le disposizioni dell’art. 47 del Decreto Lgs. 33/2013, in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dallo stesso Regolamento, dispone le seguenti sanzioni:
a) ritardo fino a dieci giorni nella resa della dichiarazione: sanzione amministrativa di euro cinquecento;
b) ritardo superiore dieci giorni e non superiore a trenta giorni nella resa della dichiarazione: sanzione amministrativa di euro mille; c) ritardo superiore ai trenta giorni: sanzione amministrativa di euro cinquemila;
d) in caso di recidiva delle violazioni indicate ai punti b) e c), nel corso della legislatura, la somma è raddoppiata;
e) incompleta compilazione dei modelli con le dichiarazioni: sanzione amministrativa pari ad euro mille;
f) nel caso la violazione prevista dalla lettera e) sia di piccola entità la sanzione è dimezzata.

I termini sopra indicati decorrono dal giorno successivo allo scadere del termine oggetto della diffida prevista dall’art. 8. L’articolo 10 descrive, invece, il Procedimento sanzionatorio:
1) Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene adottato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 17, comma 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2) E’ ammesso il pagamento della sanzione nella misura ridotta della metà, qualora vi sia il versamento dell’importo entro sessanta giorni dall’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge n. 689/1981.

L’Art. 47 (sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici) del D. Lgs 33/2013 prevede che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti nel nuovo articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. La modifica dell’art. 14 da parte del D. Lgs 97/2016 ha imposto che tali dati debbano essere comunicati non soltanto dai componenti dell’organo di governo, ma anche dai titolari di incarichi dirigenziali di vertice.

Il D. Lgs 97/2016 ha modificato l’art. 47 del D. Lgs 33/2013, introducendo il comma 1-bis che prevede che le sanzioni previste al comma 1 dello stesso Art. 47 siano applicate anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione (ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter) relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Le sanzioni sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, approvato con delibera C.C. n. 52 del 2013 – Formato PDF 

 

Ultimo aggiornamento: 27/07/2024, 07:21