Split payment

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Avviso del Servizio Finanziario ai fornitori Legge di stabilità 2015 (190/2014) – Split Payment
L’articolo 1, comma 629 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti territoriali, tra cui rientrano anche Comuni, l’imposta sul valore aggiunto –per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015 –è in ogni caso versata dagli stessi e non più al fornitore (“Scissione dei pagamenti”). Pertanto, mentre i fornitori continueranno ad emettere la fattura secondo le modalità finora seguite, il cambiamento interesserà il Comune di Carbonia che sarà tenuto al pagamento della fattura limitatamente all’imponibile nei confronti del fornitore mentre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà versata direttamente allo Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La norma citata prevede l’esclusione di tale meccanismo contabile solo ed esclusivamente per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come il caso dei professionisti per i quali l’Ente effettua la ritenuta d’acconto. Sono escluse altresì le fatture per le quali è previsto un regime speciale di applicazione dell’IVA. La novità interessa anche i pagamenti effettuati tramite il Servizio Economato.

Il Servizio Finanziario dell’Ente non potrà effettuare il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a nessun titolo in favore del fornitore o del soggetto che ha anticipato il pagamento per conto dell’Ente, essendo un debito verso l’Erario per il quale il Comune risponde quale obbligato. Ne deriva che ai fornitori verrà effettuato il pagamento solo ed esclusivamente per la parte relativa all’imponibile.

Con la stessa legge di stabilità è stato modificato l’art. 17 c. 5 del DPR 633/1972, introducendo nuove casistiche di applicazione del meccanismo di Reverse Charge. A seguito della modifica legislativa, per quello che può interessare il Comune di Carbonia, il Reverse Charge si applica alle seguenti fattispecie:
-Prestazioni di servizi di pulizia relative agli edifici
-Prestazioni di servizi di demolizione di edifici
-Prestazioni di servizi di installazione impianti su edifici
-Prestazioni di servizi di completamento su edifici

Per ciò che rileva ai fini dell’emissione delle relative fatture nei confronti del Comune di Carbonia si segnala quanto segue:
1) Non si applica il meccanismo del reverse charge (ma lo split payment) e quindi le fatture alle pubbliche amministrazioni vengono effettuate regolarmente con addebito di IVA, qualora la prestazione di cui alle fattispecie indicate sia resa nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente.
2) Si applica il meccanismo del Reverse Charge e quindi le fatture alla pubblica amministrazione dovranno essere emesse senza addebito di IVA ma con l’annotazione che trattasi di fatture sottoposte al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 c. 5 del DPR 633/1972, qualora l’oggetto della prestazione rientrasse nelle fattispecie elencate e la stessa fosse resa a favore dell’Amministrazione in uno dei servizi c.d. commerciali e di seguito indicati:
–asilo nido; assistenza domiciliare; discarica; colonia; illuminazione votiva; impianti sportivi; mensa; mercato; museo; teatro; scuolabus.

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2024, 09:05