Descrizione
In caso di occupazioni temporanee di aree pubbliche, piazze, strade o marciapiedi, aree pedonali e/o parchi e giardini per iniziative private o pubbliche come ad esempio esposizioni di merci, banchetti, traslochi, cantieri stradali, ponteggi edilizi, apposizione di tavolini e sedie da parte di pubblici esercizi, è necessario ottenere una concessione dall’Ufficio Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.
La concessione viene definita come il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.
Il Corpo di Polizia Locale ai fini dell’emanazione di un provvedimenti procede all’istruttoria dell’istanza anche tramite sopralluogo al fine di verificare le condizioni della fattibilità del rilascio dell’occupazione e il rispetto delle norme dettate dal Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico (deliberazione del consiglio Comunale n. 16 del 31.03.1999) e dal “Nuovo Codice della strada” (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 del 1992).
E' facoltà del Comando di P.L. vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di Legge o Regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
In caso di occupazioni occasionali con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a mt. 8 di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc., e di quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative e comunque ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzioni o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a n° 6 (sei) ore dovrà essere data relativa comunicazione per iscritto al Comando di Polizia Locale - Ufficio di Polizia Amministrativa- almeno due giorni prima della data prevista di inizio dell'occupazione (art. 20 del Regolamento Comunale).
Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme – distribuzione di materiale – vendita di biglietti di lotterie e simili etc., di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comando di P.L. - Ufficio di Polizia Amministrativa non meno di due giorni prima (art. 20 Regolamento Comunale) dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo.
Tipo documento | Polizia Locale , |
Numero e data | n. 000 del 000 |
Data di pubblicazione | 13 Giugno 2023 |
Oggetto | Mod. PA-01 Richiesta autorizzazione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attivita’ edilizia |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |