Descrizione
La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
Per spettacolo si intende una rappresentazione che comporta una partecipazione passiva ove lo spettatore assiste al fenomeno guardando l'evento così come gli è rappresentato. Per intrattenimento si intende ciò che è cagione di divertimento e che implica la partecipazione attiva all'evento.
La mancanza del titolo autorizzativo comporta, ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale, una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00. Se l'autorizzazione è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413,00 a € 2.478,00. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto dell'autorizzazione. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la cessazione dell'attività abusiva.
L'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 modifica gli artt. 116 – 141 e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., introducendo, tra l'altro, per l'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allo scopo di esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti e verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, etc. (Mod. PA-03).
Il parere della suddetta Commissione ha validità due anni dal rilascio della licenza di agibilità. In occasione di attività di pubblico spettacolo e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere e altre manifestazioni all'aperto in aree dichiarate agibili in data anteriore ai due anni non è necessaria la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (Mod. PA-04 e MOD. PA-05).
L'art. 4 stabilisce inoltre che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri o nell'Albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Gli Enti ed Associazioni che vogliono organizzare sagre – feste o manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, politico, religioso, sociale, sportivo devono avviare una serie di procedimenti amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto della vigente normativa in materia di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti, sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente.
Sono ricomprese nella normativa del T.U.L.P.S. anche lo svolgimento di trattenimenti pubblici di piccole e medie dimensioni. Sono considerate manifestazioni di piccole dimensioni quelle che non hanno fini di lucro e per la cui organizzazioni non sia previsto montaggio di tribune o installazioni di palchi di altezza superiore a 80 centimetri, né di attrezzature elettriche (compresa quella di amplificazione sonora in aree accessibili al pubblico). E' necessario presentare le dichiarazioni di conformità degli impianti (MOD. PA-06).
Gli stessi adempimenti sono richiesti anche se gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Comune.
Per richiedere la concessione deve essere presentata apposita domanda in marca da bollo da € 14,62, fatte salve le associazioni e categorie speciali che godono di esenzione (es. onlus o Enti Pubblici).
Tipo documento | Polizia Locale , |
Numero e data | n. 000 del 000 |
Data di pubblicazione | 13 Giugno 2023 |
Oggetto | Domanda di autorizzazione per pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo in locali o aree con capienza complessiva superiore a 200 persone in possesso di licenza di agibilità con validità biennale (Art 68, 69 e 80 R.D 773/31T.U.L.P.S.) |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |