“Divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area destinata agli eventi di pubblico spettacolo durante la manifestazione fieristica denominata Sulcis Iglesiente Espone – 08 e 09 giugno 2024, dalle ore 17:00 dalle ore 01:00 del giorno successivo”

Dettagli della notizia

"Divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area destinata agli eventi di pubblico spettacolo durante la manifestazione fieristica denominata Sulcis Iglesiente Espone

Data:

06 Giugno 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Premesso che nei giorni 08 e 09 giugno 2024 in concomitanza con la manifestazione fieristica Sulcis Iglesiente Espone nella piazza Roma si terranno eventi di pubblico spettacolo che avranno inizio alle ore 21:00 e termineranno alle ore 01:00 del giorno successivo;

Dato che in particolare in data 08 giugno è previsto il concerto del gruppo musicale “Nomadi” e in data 09 giugno lo spettacolo di cabaret dell’artista “Benito Urgu” con svolgimento nella Piazza Roma, dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

Rilevato che dalle note acqusiste dall’organizzatore gli eventi di pubblico spettacolo richiameranno un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate può indurre a un notevole consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo;

Richiamate la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, in materia di misure di safety e security durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 recante ad oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

Valutato che altresì nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dagli eventi di pubblico spettacolo e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni tese a tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché sia maggiore la garanzia dell’ ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

Considerato necessario istituire il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area prossima agli 800 metri dalla Piazza Roma, destinata agli eventi di pubblico spettacolo, durante la manifestazione fieristica denominata Sulcis Iglesiente Espone nelle date 08 e 09 giugno 2024, dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

Visto l'art. 54 comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs 18 Agosto n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone il Prefetto;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

​O R D I N A

nei giorni 08 e 09 giugno 2024, dalle ore 17:00 dalle ore 01:00 del giorno successivo, il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area prossima agli 800 metri dalla Piazza Roma, destinata agli eventi di pubblico spettacolo, durante la manifestazione fieristica denominata Sulcis Iglesiente Espone;

ORDINA ALTRESÌ

a chiunque intenda partecipare agli eventi in Piazza Roma di non accedere nelle aree e nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro nei medesimi giorni e orari di cui sopra.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori che non siano di metallo o vetro e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali.

​AVVISA CHE

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Cagliari, sia resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni;

  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La Polizia Locale e le forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.

Dalla Residenza Municipale.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2024, 06:42