Ord. 105/24 – Manutenzione e messa in sicurezza del parapetto del ponte di Medadeddu – senso unico alternato – dal giorno 30 settembre 2024 fino al termine dei lavori

Dettagli della notizia

Manutenzione e messa in sicurezza del parapetto del ponte di Medadeddu

Data:

27 Settembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che l’ Amministratore Unico della società So.mi.ca S.p.A., in qualità di esecutrice dei lavori, con istanza del 23 settembre 2024, protocollo n. 56807, ha chiesto la modifica alla circolazione veicolare nella via Medadeddu, tratto ponte, dal giorno 30 settembre 2024 fino al termine dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del parapetto del ponte di Medadeddu;

Verificato che l’area dei lavori è relativa al transito dei veicoli;

Visto l’art. 21 del Nuovo Codice della strada e l’art. 42 del Regolamento di esecuzione dello stesso Codice che prevede:
“Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA. Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici;
c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI. Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi che comunque garantiscono l'affidabilità del collegamento. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico”;

Considerato necessario modificare temporaneamente la viabilità istituendo il senso unico alternato nella via Medadeddu, tratto ponte, dal giorno 30 settembre 2024 fino al termine dei lavori nel rispetto dell’art. 21 del Nuovo Codice della strada e l’art. 42 del Regolamento di esecuzione dello stesso Codice al fine di garantire l’incolumità dell'utenza e delle maestranze;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia che è stato accertato che non sussistano, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Assistente Capo Atzei Giampiero;

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2024 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Polizia Locale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 7 del D. lgs 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

dal giorno 30 settembre 2024 fino al termine dei lavori, nella via Medadeddu, tratto del ponte, l’istituzione del senso unico alternato nel rispetto dell’art. 21 del Nuovo Codice della strada e l’art. 42 del Regolamento di esecuzione dello stesso Codice.

La ditta So.mi.ca S.p.a. dovrà provvedere alla sistemazione della segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza con giusto preavviso (48 ore prima della prescrizione), e inoltre:

- garantire il transito dei residenti nelle proprie abitazioni;
- indicare l’obbligo ai pedoni di transito sul lato opposto al cantiere;
- apporre la segnaletica di cantiere di cui all’art. 21 del Codice della strada e artt. 30-43 del Regolamento di esecuzione nei tratti di strada interessati dai lavori;
- segnalare in orario serale/notturno le modifiche alla normale viabilità attraverso segnali rifrangenti e luminosi;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’art. 21 del C.d.s. e relativo Regolamento di esecuzione;
- adottare tutte le precauzioni e cautele atte a scongiurare incidenti;
- porre in essere tutte le misure e accorgimenti richiesti all’occorrenza dagli organi di Polizia stradale, ivi compresa l’integrazione di ulteriore segnaletica, volti alla tutela e salvaguarda della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli Agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

L’istruttoria del procedimento è curata dal Dott. Angius Alberto.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2024, 09:05