Descrizione
Il Sindaco
PREMESSO che all’interno del territorio comunale sussistono aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o per i quali i proprietari, o comunque i detentori a qualsiasi titolo, tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale.
CONSIDERATO che l’incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro urbano e delle aree private attigue, altresì:
- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica e, in particolare, di ratti e di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, tali da provocare seri problemi di igiene ambientale;
- con particolare riferimento alle aree prospicienti strade pubbliche o aperte al pubblico, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata, con grave pregiudizio per la viabilità interessata;
- può favorire il rischio di propagazione degli incendi, con conseguente grave pericolo per l’incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose.
RITENUTO indispensabile, pertanto, adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltreché di pregiudizio all’immagine e al decoro urbano.
VISTI:
- gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
- l’art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- il capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- l’art. 34 del regolamento comunale di Igiene Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 14.02.2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 11/34 del 30.04.2024, recante “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024”.
- la nota “Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi” di RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – acquisita al protocollo n. 25835 del 27.04.2024;
- gli artt. 41, 42, 48, 52 e 55 del DPR 11.07.1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e ss.mm.ii.;
ORDINA
A tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e aree pertinenziali adiacenti a strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche, aree fabbricate, di procedere a proprie cure e spese, entro il termine perentorio del 1° giugno 2024, agli interventi di seguito indicati:
- effettuare il taglio dell’erba, la potatura di alberature, piante e siepi, con rimozione dei rifiuti prodotti, nelle aree private e, in particolare, nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, da non creare ambienti favorevoli alla proliferazione di animali e insetti nocivi, eliminare potenziali fonti di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi e comunque in modo da non creare situazioni di degrado e incuria nel territorio comunale;
- eseguire la bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti;
- procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
- provvedere alla manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche e al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;
- provvedere alla pulizia degli animali domestici e mantenere costantemente puliti, a mezzo di disinfezioni periodiche, gli spazi a questi dedicati seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario ASSL Carbonia su richiesta degli interessati.
Ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e aree pertinenziali nonché agli allevatori di bestiame in spazi confinanti con le aree Ferroviarie di procedere a proprie cure e spese, entro il termine perentorio del 1° giugno 2024, agli interventi di seguito indicati:
- tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e, inoltre, circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- tenere ubicati gli alberi ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all’altezza dell’albero aumentata di 2 metri;
- apporre recinzioni stabili agli allevamenti, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato le quali non sono concepite per tale funzione.
È fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti di cui sopra, durante il periodo che va dal 1° giugno al 31 ottobre 2024, di ripetere i suddetti interventi al fine di impedire che i fattori di rischio richiamati (erba, sterpaglie, rifiuti, ecc.) possano rappresentare un pericolo per l’innesco e la propagazione degli incendi, l’igiene pubblica, la circolazione stradale e il decoro urbano.
RICORDA
Che il materiale proveniente dallo sfalcio della vegetazione, dalla potatura delle alberature, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.
Che i materiali provenienti dagli sfalci provenienti da aree urbane di cui sopra possono essere conferiti al servizio di igiene urbana, previa prenotazione al numero verde 800591387, o presso l'ecocentro comunale, in zona PIP, negli orari di conferimento riportati nel calendario delle raccolte distribuito alla popolazione.
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’ente proprietario, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 21 del D.P.R. n. 495/1992, per l’esecuzione di lavori che comportino l’ingombro della sede stradale. In tal caso, prima dell’inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale di questo Comune i tempi e le modalità di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.
INVITA
Ad impiegare nelle aree cortilizie private idonei prodotti antiparassitari per la lotta alle zecche, da scegliere e utilizzare seguendo le indicazioni che possono essere richieste al Centro Provinciale Antinsetti (CPAI), zona A Sulcis, tel. 07816726202, email cpai@provincia.sudsardegna.gov.it
AVVERTE
Che scaduti i termini predetti, qualora coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra prescritto non vi provvedano e valutate le condizioni di pericolosità, questo Comune, senza indugio e ulteriori analoghi provvedimenti, adotterà le necessarie misure in danno e a spese dei trasgressori.
Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza dovrà essere risarcito dai soggetti inadempienti, unitamente a tutte le spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione.
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii.).
Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell’importo da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Che chiunque viola l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.