Descrizione
Premesso che con istanza del 31 luglio 2024, protocollo n. 45278, l’ impresa So.Ge.Ma Costruzioni Srl, in qualità di esecutrice dei lavori di riqualificazione della via Manno chiede il divieto di sosta veicolare su ambo i lati e di divieto di transito, inclusi i residenti, nel vico Manno, dal giorno 5 luglio fino al 9 agosto 2024 al fine di completare i lavori della pavimentazione;
Preso atto del progetto esecutivo, codice pratica n. 22PRUO5.00, del Comune di Carbonia, Assessorato ai Lavori Pubblici, inquadrato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Verificato che l’area dei lavori è destinata al transito locale dei veicoli;
Considerato necessario modificare temporaneamente la viabilità istituendo il divieto di sosta su ambo i lati nel vico Manno e divieto di transito, incluso i residenti, dal giorno 5 agosto fino al 9 agosto 2024, perché trattasi di lavori di pubblico interesse e al fine di prevenire pericoli per pubblica incolumità e garantire l 'incolumità dell'utenza e delle maestranze;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;
Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia che è stato accertato che non sussistano, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Usai Andrea;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 7 del D. lgs 30 aprile 1992, n. 285;
ORDINA
dal giorno 5 agosto fino al 9 agosto 2024, l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati e di divieto di transito, inclusi i residenti, nel vico Manno al fine di completare i lavori della pavimentazione.
La ditta So.Ge.Ma Costruzioni S.r.l. dovrà provvedere alla sistemazione della segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza con giusto preavviso (48 ore prima della prescrizione), e inoltre:
- garantire il transito dei residenti nelle proprie abitazioni;
- indicare l’obbligo ai pedoni di transito sul lato opposto in caso di lavori che interessino il marciapiede;
- apporre la segnaletica di cantiere di cui all’art. 21 del Codice della strada e artt. 30-43 del Regolamento di esecuzione nei tratti di strada interessati dai lavori;
- segnalare in orario serale/notturno le modifiche alla normale viabilità attraverso segnali rifrangenti e luminosi;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’art. 21 del C.d.s. e relativo Regolamento di esecuzione;
- adottare tutte le precauzioni e cautele atte a scongiurare incidenti;
- porre in essere tutte le misure e accorgimenti richiesti all’occorrenza dagli organi di Polizia stradale, ivi compresa l’integrazione di ulteriore segnaletica, volti alla tutela e salvaguarda della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Gli Agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.
L’istruttoria del procedimento è curata dal Dott. Angius Alberto.