IMU – Compensazione

  • Servizio attivo

Procedimento diretto all'emissione del provvedimento di compensazione delle somme versate e non dovute relativo al pagamento dell'IMU.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Procedimento diretto all'emissione del provvedimento di compensazione delle somme versate e non dovute relativo al pagamento dell'IMU.
Il contribuente che si accorge di aver erroneamente versato una somma maggiore rispetto all’imposta effettivamente dovuta, può presentare richiesta scritta e motivata di compensazione ai fini dell'assestamento dei versamenti successivi, utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune o in carta libera e allegando la documentazione necessaria per l'istruttoria.
Non è ammessa la compensazione con minori versamenti effettuati in anni precedenti.
Il contribuente, può presentare la richiesta di compensazione, in alternativa al rimborso, entro cinque anni dall'effettuazione del versamento superiore all’imposta dovuta. L'importo a credito può essere compensato con l’imposta dovuta per l’anno e/o gli anni successivi. La compensazione può essere effettuata purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi:

  • L. n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 738, che ha riformato l'IMU (Imposta municipale propria);
  • art.1, comma 167, legge 296/2006
  • REGOLAMENTO IMU 2020 approvato con Deliberazione di CC n° 37 del 29-09-2020.

Compensazione IMU – Articolo 11 - Rimborsi e compensazione del REGOLAMENTO IMU 2020 approvato con Deliberazione di CC n° 37 del 29-09-2020:

  1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
  2.  Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
  3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.
  4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.
  5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata anche nella stessa istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune sempre a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

É fatto divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. La richiesta di compensazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. La compensazione è subordinata all'accoglimento della richiesta presentata.

Come fare

Istanza di parte, procedimento avviato in seguito alla presentazione della domanda di compensazione.

Modalità di presentazione della Compensazione IMU
Consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati:

  • Cartacea: direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente;
  • PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org (Il protocollo rilascia la ricevuta di protocollazione);
  • Mail ordinaria: comcarbonia@comune.carbonia.su.it (Il protocollo rilascia la ricevuta di protocollazione).
  • A mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno e deve essere indirizzata all’Ufficio IMU del Comune di Carbonia.

Cosa serve

Per la presentazione della domanda occorre:

  • Modulo di compensazione IMU
  • Documentazione a supporto della situazione dichiarata, come specificato nella modulistica.
  • Se la domanda viene firmata digitalmente o inviata via PEC dall'intestatario, così da identificarne l'identità digitale, non è necessario allegare la copia di un documento di identità. In caso contrario, la copia del documento deve essere sempre allegata alla domanda.

Cosa si ottiene

Richiesta di Compensazione IMU

Tempi e scadenze

Termini di presentazione della domanda di COMPENSAZIONE IMU art.1, comma 164, legge 296/2006:
La compensazione IMU delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

Termine del procedimento:
entro 180 giorni dalla richiesta di compensazione.

Quanto costa

La domanda di compensazione IMU e la relativa presentazione sono gratuite.

Procedure collegate all'esito

Nessuna

Accedi al servizio

Casi particolari

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione oltre i termini. Modalità per attivarli.
I soggetti intestatari del tributo possono contestare l’avviso di accertamento/diniego attraverso gli strumenti delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 30/09/2024

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