In accordo con le finalità previste dalla L.R. n. 21 del 18 Maggio 1994 che promuove nel territorio regionale un’adeguata protezione degli animali e detta norme a tutela delle loro condizioni di vita, prevedendo tra gli altri anche interventi contro il randagismo, si inserisce il procedimento relativo all’adozione dei cani abbandonati e/o randagi recuperati sul territorio comunale e ricoverati presso il Canile convenzionato con il Comune di Carbonia.
L’art. 9 c.6 della L.R. n. 21 del 18 Maggio 1994 dispone che “Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l’osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione”
Pertanto, nel rispetto dei termini di legge, gli interessati possono presentare istanza per l’adozione dei cani randagi recuperati sul territorio comunale al fine di garantire loro tutela e benessere.
Normativa di riferimento
L.R. 18 Maggio 1994, n. 21; Direttive regionali in materia di lotta al randagismo; Regolamento comunale per la tutela e il benessere animale approvato con Deliberazione del CC. n. 4 del 12.02.2012