La legge vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
A tal fine prevede che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, il soggetto responsabile sia tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area.
La suddetta violazione è imputabile a tali soggetti, qualora risulti abbiano agito con dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso tale termine procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.