TARI – Riduzione

  • Servizio attivo

Domanda per chiedere la riduzione della TARI


A chi è rivolto

Locatari o proprietari di locali commerciali o ad uso domestico siti nel territorio comunale

Descrizione

Come previsto dai commi 659 e 660 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, il Comune ha disciplinato con il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, la materia delle riduzioni.
Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro e si applica quella più favorevole al contribuente.
In riferimento alle utenze domestiche è possibile usufruire delle riduzioni nei seguenti casi:

  • Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
  • Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%
  • Abitazioni condotte da anziano o disabile, collocato in casa di riposo o in struttura sanitaria: riduzione del 30%;
  • Anziano o disabile appartenente ad un nucleo familiare: esclusione dal computo del numero dei componenti del nucleo familiare stesso;
  • Abitazioni condotte da soggetti che, pur residenti, abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, per motivi di studio e/o lavoro, fuori dal Territorio Regionale: riduzione del 30%;
  • Soggetti che abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, per motivi di studio e/o
    lavoro, fuori dal Territorio Regionale appartenenti ad un nucleo familiare: esclusione dal computo del numero dei componenti del nucleo  familiare stesso;
  • Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) titolare di pensione maturata in uno Stato estero con il quale l’Italia abbia stipulato una convenzione internazionale (Art. 1, c. 48, L. n. 178/2020) - riduzione pari a 2/3 del dovuto;

Relativamente alla utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La richiesta di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 settembre e ha effetto per l’anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione d’iscrizione e riconosciuta con effetto immediato, che si ritiene valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata (ex art. 7 del Regolamento per disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”).
La documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali e il conseguente smaltimento mediante ditte specializzate dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di detassazione. Decorso tale termine i soggetti decadranno dal diritto e l’Ufficio emetterà un avviso di accertamento per infedele dichiarazione volto al recupero della minore somma liquidata per errata applicazione della riduzione.
L'art. 238 c.10 D.L.gs. 152/2006, come modificato dall'art. 3, c. 12 del D. Lgs. 116/2020, prevede, a partire dall’anno 2022, che le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006) ad un soggetto privato (quindi, non utilizzando più il gestore pubblico) e dimostrano di averli avviati al recupero, abbiano diritto all’esclusione dal versamento della quota variabile della tassa rifiuti. La scelta sull’avvio al recupero deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni e presentata entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo.

Oltre alle riduzioni sopra specificate, per quanto attiene alle utenze non domestiche, sono previste le seguenti possibilità:

  • Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, ma ricorrente: riduzione del 30%;
  • ONLUS, di volontariato, che operano nel campo del Sociale, di cui al d.lgs. 460/1997: riduzione del 15%.

Come fare

Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso avranno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Per ottenere il beneficio alla riduzione è necessario presentare l’istanza attraverso il modulo dedicato e predisposto dall’Ufficio Tributi, compilato in ogni sua parte e l’eventuale documentazione a supporto della situazione dichiarata.
La documentazione può essere presentata:

  • Formato cartaceo: consegnata a mano direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente;
  • PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org (Il protocollo rilascia la ricevuta di protocollazione);
  • Mail ordinaria: comcarbonia@comune.carbonia.su.it (Il protocollo rilascia la ricevuta di protocollazione).

Cosa serve

Il modulo di richiesta di riduzione TARI compilato, tutta la documentazione attestante la fondatezza della richiesta di riduzione attestante la situazione dichiarata, e copia del documento di identità del richiedente se la domanda non viene presentata via PEC.

  • Modulo riduzione TARI
  • documentazione che dimostra il diritto alla riduzione
  • copia del docuemnto di riconoscimento, se la domanda viene presentata a mano o per email semplice.

Cosa si ottiene

In caso di accolgimento della domanda, i bollettinni della TARI dell'anno successivo riporteranno il dettaglio del calcolo ai fin della riduzione TARI.

Nel caso in cui la domanda non è ammissibile percè manca della documentazione, il richiedente verrà contattato dall'ufficio tributi

Tempi e scadenze

La richiesta di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 settembre e ha effetto per l’anno successivo a quello di presentazione.

La pratica si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Quanto costa

La presentazione della domanda è gratuita.

Procedure collegate all'esito

Il rimborso viene applicato sulle bollette TARI dell'anno successivo all presentaizone della domanda

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

Contatti

Samantha Mereu

Telefono: 0781/694275

Telefono: 3357103096

Email: smereu@comune.carbonia.ca.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 30/09/2024

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